Offerta Servizio Tutela Gas

TAmbito di applicazione del Servizio di Tutela - fino al 31 dicembre 2023
 

L’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, con le delibere 280/2013/R/Gas306/2013/R/Gas e 456/2013/R/Gas ha adeguato il T.I.V.G. – Testo Integrato Vendita Gas – al decreto legge 21/6/2013 n.69 (c.d. decreto del fare, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito in Legge 9/8/2013 n.98, limitando il diritto al Servizio di Tutela ai soli clienti domestici e condomini con uso domestico.


Guida alla lettura delle voci di spesa del Servizio di Tutela
  • Guida alla lettura delle voci di spesa per i clienti serviti nei regimi di tutela pubblicata nel sito internet ARERA - link
  • Guida alla lettura delle voci di spesa per i clienti serviti nei regimi di tutela (in formato .PDF) - link
  • Prezzi unitari per le diverse voci di spesa inclusi nel modello di bolletta sintetica pubblicato nel sito internet ARERA:
    • Servizio gas Utenze Domestiche - link
    • Servizio gas Condomini con uso domestico - link

Le condizioni economiche del Servizio di Tutela - fino al 31 dicembre 2023

L’Autorità, con le delibere 374/2022/R/gas e 436/2022/R/gas, ha definito una riforma organica e strutturale della storica formula di determinazione delle condizioni economiche applicate ai clienti gas del Servizio di Tutela.

La novità più rilevante è che dal 1° ottobre 2022 per il calcolo della materia prima gas si fa riferimento ai prezzi del mercato spot – parametrati ai prezzi che si formeranno mensilmente  sull'hub italiano PSV (Punto di Scambio Virtuale), e non più sul mercato a termine olandese TTF (Title Transfer Facility), come definito per il precedente regime tariffario in vigore dal 1° ottobre 2013.

Tale riforma del gas si colloca pertanto in uno scenario di profonda evoluzione del mercato, dove la dinamicità nella variazione del costo della materia prima nel mercato all'ingrosso impone una maggiore reattività nel recepirne l'aggiornamento e l'applicazione nel mercato retail.

Visto il diverso riferimento geografico relativo alla materia prima gas, vengono abolite;
 

  • la componente a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale (QTint);
  • la componente a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV (QTPSV).

Vengono confermate:

  • la componente a copertura del trasporto del gas (QT);
  • la componente a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all'ingrosso, compreso il relativo rischio (CCR);
  • le componenti variabile e fissa a copertura dei costi di commercializzazione del servizio di vendita (QVD).


Le tariffe di vendita vengono definite in €/GJ e convertite in Smc con il parametro PCS. Il parametro PCS esprime il potere calorifico superiore convenzionale ed è differenziato per impianto e per anno solare. Il valore del PCS viene indicato in tutte le fatture. I volumi prelevati ai gruppi di misura non dotati di convertitore verranno adeguati mediante l'applicazione del coefficiente di correzione dei volumi misurati per il gas "C", secondo quanto stabilito da ARERA (che riporterà il consumo rilevato in mc alle condizioni standard - Smc)


Tariffe in vigore dal 01.10.2022
Tariffe in vigore dal 01.11.2022
Tariffe in vigore dal 01.12.2022

Tariffe in vigore dal 01.01.2023
Tariffe in vigore dal 01.02.2023
Tariffe in vigore dal 01.03.2023
Tariffe in vigore dal 01.04.2023
Tariffe in vigore dal 01.05.2023
Tariffe in vigore dal 01.06.2023
Tariffe in vigore dal 01.07.2023
Tariffe in vigore dal 01.08.2023
Tariffe in vigore dal 01.09.2023
Tariffe in vigore dal 01.10.2023
Tariffe in vigore dal 01.11.2023
Tariffe in vigore dal 01.12.2023

 

 Ambito di applicazione del Servizio di Tutela della Vulnerabilità - dal 1° gennaio 2024
 

L’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, con la delibera 100/2023/R/com e ss.mm.ii., ha adeguato a partire dal 1° gennaio 2024 il T.I.V.G. – Testo Integrato Vendita Gas – dando attuazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, come successivamente modificata e integrata, e alle disposizioni del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (il cosiddetto "Decreto Aiuti bis") in materia rispettivamente di rimozione del servizio di tutela gas e di definizione delle condizioni di fornitura del gas naturale ai clienti finali vulnerabili, prevedendo un percorso di superamento graduale del medesimo servizio da completare entro gennaio 2024.
Ulteriori informazioni al seguente link sul sito internet ARERA.

A tal proposito, ha definito, tramite la delibera 102/2023/R/gas, il perimetro dei clienti aventi il diritto al Servizio di Tutela della Vulnerabilità ai soli clienti domestici che rispettino almeno una delle seguenti condizioni:

  • età superiore ai 75 anni;
  • aventi diritto al bonus sociale per disagio economico nell'anno in corso o nell'anno precedente;
  • aventi disabilità ai sensi dell'art. 13 della legge 104/92;
  • titolari di utenze ubicate in strutture abitative di emergenza.

Guida alla lettura delle voci di spesa del Servizio di Tutela della Vulnerabilità
  • Guida alla lettura delle voci di spesa per i clienti serviti nel regime di Tutela della Vulnerabilità pubblicata nel sito internet ARERA - link
  • Guida alla lettura delle voci di spesa per i clienti serviti nel regime di Tutela della Vulnerabilità (in formato .PDF) - link
  • Prezzi unitari per le diverse voci di spesa inclusi nel modello di bolletta sintetica pubblicato nel sito internet ARERA:
    • Servizio gas Utenze Domestiche - link

Le condizioni economiche del Servizio di Tutela della Vulnerabilità - dal 1° gennaio 2024

Rimane invariato rispetto al servizio di Tutela il calcolo della materia prima gas che fa riferimento ai prezzi del mercato spot – parametrati ai prezzi che si formeranno mensilmente  sull'hub italiano PSV (Punto di Scambio Virtuale).

Vengono altresì confermate:

  • la componente a copertura del trasporto del gas (QT);
  • la componente a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all'ingrosso, compreso il relativo rischio (CCR);
  • le componenti variabile e fissa a copertura dei costi di commercializzazione del servizio di vendita (QVD).

Le tariffe di vendita vengono definite in €/GJ e convertite in Smc con il parametro PCS. Il parametro PCS esprime il potere calorifico superiore convenzionale ed è differenziato per impianto e per anno solare. Il valore del PCS viene indicato in tutte le fatture. I volumi prelevati ai gruppi di misura non dotati di convertitore verranno adeguati mediante l'applicazione del coefficiente di correzione dei volumi misurati per il gas "C", secondo quanto stabilito da ARERA (che riporterà il consumo rilevato in mc alle condizioni standard - Smc).


Tariffe in vigore dal 01.01.2024
Tariffe in vigore dal 01.02.2024
Tariffe in vigore dal 01.03.2024

 

Distribuzione

E' il prezzo pagato alla società di distribuzione locale per l'utilizzo della rete di distribuzione locale. La tariffa obbligatoria di distribuzione (Delibera ARG/gas 79/09 e successive modifiche) è composta da una parte fissa ed una parte variabile e con prezzi diversi a seconda dell'ambito tariffario (area geografica con le medesime tariffe).
L'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ha definito i seguenti 6 ambiti tariffari:
 

  • Ambito nord occidentale, comprendente le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria;
  • Ambito nord orientale, comprendente le regioni: Lombardia, Trentino - Alto Adige, Veneto, Friuli - Venezia Giulia, Emilia - Romagna;
  • Ambito centrale, comprendente le regioni Toscana, Umbria e Marche;
  • Ambito centro-sud orientale, comprendente le regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata;
  • Ambito centro-sud occidentale, comprendente le regioni Lazio e Campania;
  • Ambito meridionale, comprendente le regioni Calabria e Sicilia

La quota fissa di distribuzione è determinata annualmente in base alla classe del contatore ed addebitata in fattura con un importo giornaliero secondo i giorni di consumo del periodo; la parte variabile viene applicata al gas consumato suddiviso per scaglioni. Gli scaglioni di consumo sono otto e vengono misurati in metri cubi standard (Smc). Il superamento dello scaglione avviene per "riempimento" all'interno dell'anno solare. La tariffa associata ad ogni scaglione decresce all'aumentare del consumo. I volumi prelevati ai gruppi di misura non dotati di convertitore verranno adeguati mediante l'applicazione del coefficiente di correzione dei volumi misurati per il gas "C", secondo quanto stabilito da ARERA (che riporterà il consumo rilevato in mc alle condizioni standard - Smc).

 

 

Componenti di natura fiscale 

L’imposizione fiscale, prevista dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalle Regioni, incide sulla formazione del prezzo ai clienti finali attraverso le seguenti voci:
 

  • Imposte di consumo (ACCISA), espressa in Euro/mc, è articolata per zona geografica e per scaglioni di consumo;
  • Addizionale regionale, espressa in Euro/mc, varia da regione a regione e non può mai essere maggiore della metà dell’imposta di consumo;
  • IVA, imposta sul valore aggiunto espressa in termini percentuali, applicata all’importo complessivo della bolletta (comprensivo di imposta di consumo ed addizionale regionale).

Il Decreto Legislativo 26/07 art. 2 definisce le disposizioni in materia di aliquote di accisa (Imposta erariale e addizionale regionale) e di imposta sul valore aggiunto (IVA) da applicare sul gas naturale per gli usi civili.

  • 1° fascia fino a 120 mc
  • 2° fascia da 121 mc a 480 mc
  • 3° fascia da 481 mc a 1560 mc
  • 4° fascia oltre 1560 mc


A decorrere dal 1° gennaio 2008, il nuovo sistema di tassazione prevede, per gli usi civili, l’applicazione dell’accisa (Normativa Accise) non più sulla tipologia di utilizzo ma in scaglioni annuali a “riempimento” (facendo riferimento all’anno solare dal 1/1 al 31/12), stabilendo quattro fasce di consumo:  
 

 

NORD ITALIA

 

Scaglione

Consumi [mc/anno]

Accisa [EUR/mc]

fino a 120

0,044

superiori a 120 e fino a 480

0,175

superiori a 480 e fino a 1.560

0,170

superiori a 1.560

0,186

  

 

MEZZOGIORNO

 

Scaglione

Consumi [mc/anno]

Accisa [EUR/mc]

fino a 120

0,038

superiori a 120 e fino a 480

0,135

superiori a 480 e fino a 1.560

0,120

superiori a 1.560

0,150

 

IVA (imposta sul valore aggiunto)

L'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) espressa in termini percentuali, applicata al consumo di gas per usi industriali è pari al 22% sugli importi relativi a tutti i consumi annui. Resta in vigore il diritto all'IVA ridotta, e pari al 10%, per le sole attività di tipo estrattivo agricolo e manifatturiero.

Le categorie di consumatori di tipo industriale che hanno diritto a regimi fiscali agevolati sull'Imposta Erariale o sull'IVA possono scaricare i moduli di richiesta consultando la pagina sui Regimi Fiscali Agevolati. Anche le disposizioni ai fini IVA sono armonizzate con quelle previste in materia di accise. E’ quindi prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta (10%) per la “somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui” (anche in questo caso fa riferimento l’anno solare) e non più alla somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione acqua calda (T1). Per i consumi oltre il predetto limite, si applicherà l’aliquota ordinaria del 22% sulla parte eccedente.

La quota fissa e tutti gli oneri accessori (contrattuali e allacciamenti) sono soggetti all’aliquota ordinaria. 

 

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