Offerta Servizio Tutela Gas

Nuovo ambito di applicazione del Servizio di Tutela
 

L’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, con le delibere 280/2013/R/Gas, 306/2013/R/Gas e 457/2013/R/Gas ha adeguato il T.I.V.G. – Testo Integrato Vendita Gas – al decreto legge 21/6/2013 n.69 (c.d. decreto del fare, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito in Legge 9/8/2013 n.98, limitando il diritto al Servizio di Tutela ai soli clienti domestici e condomini con uso domestico.



Guida alla lettura delle voci di spesa del Servizo di Tutela
  • Guida alla lattura delle voci di spesa per i clienti servivi nei regimi di tutela pubblicata nel sito internet ARERA - link
  • Guida alla lettura delle voci di spesa per i clienti serviti nei regimi di tutela (in formato .PDF) - link
  • Prezzi unitari per le diverse voci di spesa inclusi nel modello di bolletta sintetica pubblicato nel sito internet ARERA:
    • ​Servizio gas Utenze Domestiche - link
    • Servizio gas Condomini con uso domestico - link


Le nuove condizioni economiche del Servizio di Tutela
 

L’Autorità, con le delibere 196/2013/R/Gas e 293/2013/R/Com, ha definito una riforma organica e strutturale della storica formula di determinazione delle condizioni economiche applicate ai clienti gas del Servizio di Tutela.

La novità più rilevante è che dal 1° ottobre 2013 per il calcolo della materia prima gas si farà riferimento ai prezzi del mercato spot – parametrati ai prezzi che si formeranno sul mercato a termine olandese TTF (Title Transfer Facility), fino al prossimo avvio della borsa nazionale gas gestita dal GME – Gestore del Mercato Elettrico – e non più anche ai contratti di lungo periodo. Questi contratti sono stati infatti il principale riferimento nella formula di aggiornamento della materia prima fino all’aprile 2012 quando il loro peso è stato ridotto al 95% e, successivamente, portati all’80% dall’aprile 2013.

Storicamente la formula per il riconoscimento dei costi di acquisto del gas era legata all’andamento dei contratti c.d. take-or-pay, indicizzati al prezzo del petrolio, con durata pluriennale e con penali in caso di mancato ritiro del gas. Tali contratti rappresentano la modalità principale di acquisto del gas necessario a coprire il fabbisogno nazionale e a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento. L’Italia è infatti dipendente all’89% dalle importazioni e il 90% della domanda di gas estero è soddisfatta mediante contratti di lungo termine. I contratti c.d. spot (durata 1-2 anni) coprono il restante 10% e hanno rappresentato lo strumento principale di approvvigionamento dei nuovi entranti nel segmento upstream agli albori della liberalizzazione.

Tale riforma del gas si colloca pertanto in uno scenario di profonda evoluzione del mercato, dove la sensibile contrazione della domanda, l’aumento dell’offerta e le nuove regole europee e nazionali hanno favorito lo sviluppo di una reale concorrenza e l’allineamento dei prezzi all’ingrosso in Italia con quelli degli altri mercati europei.

Altre novità di rilievo riguardano:
  • la riduzione della componente a copertura del trasporto del gas (QT);
  • l’azzeramento della componente a copertura dello stoccaggio del gas (QS);

l’introduzione di specifiche componenti di gradualità per tutti i venditori, per consentire l’adeguamento delle politiche di approvvigionamento (componente GRAD, ad oggi pari a 0), e la copertura dei rischi (componente CCR, pari a 2,9554 c€/Smc dal 01.01.2018).
 

Un’altra novità è rappresentata dall’introduzione di un meccanismo incentivante, mediante un’apposita componente CPR, (ad oggi pari a 0) per promuovere la rinegoziazione dei contratti di lungo periodo.

La riforma si completa con la ridefinizione della componente QVD che copre i costi di commercializzazione del servizio di vendita. I nuovi valori della QVD, articolata in una quota variabile pari a 0,7946 c€/Smc e in una quota fissa pari a 60,01 €/cliente/anno per i clienti domestici e 78,82 €/cliente/anno per i condomini con uso domestico.

Le tariffe di vendita vengono definite in €/GJ e convertite in Smc con il parametro PCS. Il parametro PCS esprime il potere calorifico superiore convenzionale ed è differenziato per impianto e per anno solare. Il valore del PCS viene indicato in tutte le fatture. I volumi prelevati ai gruppi di misura non dotati di convertitore verranno adeguati mediante l'applicazione del coefficiente di correzione dei volumi misurati per il gas "C", secondo quanto stabilito dall'AEEG (che riporterà il consumo rilevato in mc alle condizioni standard - Smc).

 

Tariffe in vigore dal 01.04.2014
Tariffe in vigore dal 01.07.2014
Tariffe in vigore dal 01.10.2014

Tariffe in vigore dal 01.01.2015
Tariffe in vigore dal 01.04.2015

Tariffe in vigore dal 01.07.2015
Tariffe in vigore dal 01.10.2015

Tariffe in vigore dal 01.01.2016
Tariffe in vigore dal 01.04.2016
Tariffe in vigore dal 01.07.2016
Tariffe in vigore dal 01.10.2016

Tariffe in vigore dal 01.01.2017
Tariffe in vigore dal 01.04.2017
Tariffe in vigore dal 01.07.2017
Tariffe in vigore dal 01.10.2017


Tariffe in vigore dal 01.01.2018
Tariffe in vigore dal 01.04.2018
Tariffe in vigore dal 01.07.2018
Tariffe in vigore dal 01.10.2018

Tariffe in vigore dal 01.01.2019
Tariffe in vigore dal 01.04.2019
Tariffe in vigore dal 01.07.2019
Tariffe in vigore dal 01.10.2019

Tariffe in vigore dal 01.01.2020
Tariffe in vigore dal 01.04.2020
Tariffe in vigore dal 01.07.2020
Tariffe in vigore dal 01.10.2020

Tariffe in vigore dal 01.01.2021
Tariffe in vigore dal 01.04.2021
Tariffe in vigore dal 01.07.2021
Tariffe in vigore dal 01.10.2021

Tariffe in vigore dal 01.01.2022
Tariffe in vigore dal 01.04.2022
Tariffe in vigore dal 01.07.2022
Tariffe in vigore dal 01.10.2022
Tariffe in vigore dal 01.11.2022
Tariffe in vigore dal 01.12.2022

Tariffe in vigore dal 01.01.2023
Tariffe in vigore dal 01.02.2023
Tariffe in vigore dal 01.03.2023
Tariffe in vigore dal 01.04.2023
Tariffe in vigore dal 01.05.2023
Tariffe in vigore dal 01.06.2023

 

  • Distribuzione
     

    E' il prezzo pagato alla società di distribuzione locale per l'utilizzo della rete di distribuzione locale. La tariffa obbligatoria di distribuzione (Delibera ARG/gas 79/09 e successive modifiche) è composta da una parte fissa ed una parte variabile e con prezzi diversi a seconda dell'ambito tariffario (area geografica con le medesime tariffe).
    L'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ha definito i seguenti 6 ambiti tariffari:

  • Ambito nord occidentale, comprendente le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria;
  • Ambito nord orientale, comprendente le regioni: Lombardia, Trentino - Alto Adige, Veneto, Friuli - Venezia Giulia, Emilia - Romagna;
  • Ambito centrale, comprendente le regioni Toscana, Umbria e Marche;
  • Ambito centro-sud orientale, comprendente le regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata;
  • Ambito centro-sud occidentale, comprendente le regioni Lazio e Campania;

Ambito meridionale, comprendente le regioni Calabria e Sicilia

  • La quota fissa di distribuzione è determinata annualmente in base alla classe del contatore ed addebitata in fattura con un importo giornaliero secondo i giorni di consumo del periodo; la parte variabile viene applicata al gas consumato suddiviso per scaglioni. Gli scaglioni di consumo sono otto e vengono misurati in metri cubi standard (Smc). Il superamento dello scaglione avviene per "riempimento" all'interno dell'anno solare. La tariffa associata ad ogni scaglione decresce all'aumentare del consumo. I volumi prelevati ai gruppi di misura non dotati di convertitore verranno adeguati mediante l'applicazione del coefficiente di correzione dei volumi misurati per il gas "C", secondo quanto stabilito dall'AEEG (che riporterà il consumo rilevato in mc alle condizioni standard - Smc).

 



Componenti di natura fiscale

L’imposizione fiscale, prevista dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalle Regioni, incide sulla formazione del prezzo ai clienti finali attraverso le seguenti voci:
  • Imposte di consumo (ACCISA), espressa in Euro/mc, è articolata per zona geografica e per scaglioni di consumo;
  • Addizionale regionale, espressa in Euro/mc, varia da regione a regione e non può mai essere maggiore della metà dell’imposta di consumo;
  • IVA, imposta sul valore aggiunto espressa in termini percentuali, applicata all’importo complessivo della bolletta (comprensivo di imposta di consumo ed addizionale regionale).

Il Decreto Legislativo 26/07 art. 2 definisce le disposizioni in materia di aliquote di accisa (Imposta erariale e addizionale regionale) e di imposta sul valore aggiunto (IVA) da applicare sul gas naturale per gli usi civili.

  • 1° fascia fino a 120 mc
  • 2° fascia da 121 mc a 480 mc
  • 3° fascia da 481 mc a 1560 mc
  • 4° fascia oltre 1560 mc


A decorrere dal 1° gennaio 2008, il nuovo sistema di tassazione prevede, per gli usi civili, l’applicazione dell’accisa (Normativa Accise) non più sulla tipologia di utilizzo ma in scaglioni annuali a “riempimento” (facendo riferimento all’anno solare dal 1/1 al 31/12), stabilendo quattro fasce di consumo:
 

 

NORD ITALIA

 

Scaglione

Consumi [mc/anno]

Accisa [EUR/mc]

fino a 120

0,044

superiori a 120 e fino a 480

0,175

superiori a 480 e fino a 1.560

0,170

superiori a 1.560

0,186


 

 

MEZZOGIORNO

 

Scaglione

Consumi [mc/anno]

Accisa [EUR/mc]

fino a 120

0,038

superiori a 120 e fino a 480

0,135

superiori a 480 e fino a 1.560

0,120

superiori a 1.560

0,150



IVA (imposta sul valore aggiunto)

L'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) espressa in termini percentuali, applicata al consumo di gas per usi industriali è pari al 22% sugli importi relativi a tutti i consumi annui. Resta in vigore il diritto all'IVA ridotta, e pari al 10%, per le sole attività di tipo estrattivo agricolo e manifatturiero.

Le categorie di consumatori di tipo industriale che hanno diritto a regimi fiscali agevolati sull'Imposta Erariale o sull'IVA possono scaricare i moduli di richiesta consultando la pagina sui Regimi Fiscali Agevolati. Anche le disposizioni ai fini IVA sono armonizzate con quelle previste in materia di accise. E’ quindi prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta (10%) per la “somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui” (anche in questo caso fa riferimento l’anno solare) e non più alla somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione acqua calda (T1). Per i consumi oltre il predetto limite, si applicherà l’aliquota ordinaria del 22% sulla parte eccedente.

La quota fissa e tutti gli oneri accessori (contrattuali e allacciamenti) sono soggetti all’aliquota ordinaria.

 

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